25/06/2025 10:44:26

Formazione per la sicurezza sul lavoro, è rivoluzione

A partire dal 24 maggio scorso è entrata ufficialmente in vigore una nuova disciplina che segna un cambiamento significativo nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.119, infatti, sono diventati operativi gli accordi approvati dalla Conferenza Stato-Regioni il 17 aprile. Questo provvedimento sostituisce e abroga i precedenti del 2011, 2012 e 2016, introducendo un sistema normativo più organico, attuale e coerente con le esigenze attuali dei luoghi di lavoro.
Il nuovo accordo si propone di semplificare e armonizzare la normativa, creando un testo unico che definisce chiaramente la durata e i contenuti minimi dei corsi, le modalità attraverso cui la formazione può essere erogata – siano esse in presenza, in videoconferenza sincrona oppure tramite e-learning – e rende obbligatoria una verifica finale dell’apprendimento. Inoltre, stabilisce gli obblighi relativi all’aggiornamento periodico della formazione e definisce in modo dettagliato i requisiti richiesti ai soggetti formatori e ai docenti.

Tutti i datori di lavoro devono frequentare un corso di formazione 
È strano ma vero: i datori di lavoro finora non hanno mai avuto l’obbligo di svolgere un corso di formazione per la loro figura. Non bisogna infatti confondere questo nuovo corso con quello che i titolari delle ditte già svolgono per ricoprire il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione (Rspp), incarico che può essere dato anche ad un professionista esterno, ovviamente entro determinati limiti e con ovvio aggravio di costi.
Fino ad oggi si è verificato pertanto che spesso, i lavoratori ed i loro rappresentanti (Rls) hanno ricevuto una formazione in materia di sicurezza sul lavoro maggiore dei loro titolari.
Con la normativa da pochi giorni vigente, questa lacuna viene colmata e tutti i datori di lavoro, anche coloro che hanno già svolto un corso per ricoprire direttamente il ruolo di Rspp, sono tenuti a frequentare un corso della durata di 16 ore, al quale si aggiungono 6 ore supplementari per chi opera nei cantieri temporanei o mobili (comparto edile e cantieristico). 
Tale formazione deve essere completata entro 24 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, e dovrà essere aggiornata ogni 5 anni con un corso della durata minima di 6 ore.

Le novità per la formazione dei Preposti e dei Dirigenti
Anche la formazione destinata a Preposti e Dirigenti è stata oggetto di revisione. Il preposto è un lavoratore che sovrintende alle lavorazioni dei propri colleghi. Non tutte le aziende hanno provveduto ad individuarli e formarli, ed è il caso che adempiano anche a questo obbligo di legge. Per loro, la durata del corso passa da 8 a 12 ore e viene introdotto l’obbligo di aggiornamento con cadenza biennale invece che quinquennale.  Inoltre, coloro che sono stati formati da più di 2 anni alla data di entrata in vigore della nuova normativa avranno 12 mesi di tempo per effettuare l’aggiornamento. 
Quindi se un preposto è stato formato a giugno 2023 o dopo, essendo trascorsi solo 23 mesi dovrà effettuare l’aggiornamento della formazione entro giugno 2025. Diversamente se è stato formato ad aprile 2023 o prima, avrà a disposizione un anno circa per effettuare l’aggiornamento.
Per quanto riguarda i dirigenti, la durata del corso si riduce a 12 ore, ma viene previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore per coloro che operano in contesti di cantiere temporaneo o mobile (cioè per chi opera nei comparti edili e cantieristici).

La formazione per conducenti di trattori, carrelli elevatori (“muletti”), piattaforme elevabili (“cestelli”) ecc.
Una novità importante riguarda anche la formazione per l’uso di attrezzature specifiche, per le quali vengono introdotti nuovi corsi obbligatori destinati a chi utilizza, ad esempio, carriponte, caricatori di materiali o carri raccoglifrutta. Questi comprendono una parte teorica di 4 ore e una parte pratica che può variare da 6 a 7 ore, a seconda della tipologia di attrezzatura. L’aggiornamento di questa formazione è richiesto ogni 5 anni e ha una durata di 4 ore. È importante sottolineare che la formazione pratica deve svolgersi esclusivamente in presenza.
Le modalità di erogazione della formazione vengono riorganizzate e chiarite. La parte teorica può essere svolta in presenza oppure in videoconferenza sincrona, mentre l’utilizzo dell’e-learning (formazione a distanza) è consentito soltanto per i contenuti dei moduli base e per gli aggiornamenti, ma non è ammesso per i corsi destinati ai preposti. La parte pratica, invece, deve avvenire sempre in presenza. Inoltre, è fatto esplicito divieto di utilizzare il telefono cellulare come dispositivo per partecipare alle lezioni in videoconferenza.

Test finali, colloqui di verifica della formazione e verifiche successive al corso
Tutti i corsi di formazione dovranno concludersi con una verifica finale dell’apprendimento, la cui presenza è obbligatoria ai fini del rilascio dell’attestato che avrà una validità di 5 anni, al termine dei quali sarà necessario svolgere un aggiornamento. Per poter ricevere l’attestato, sarà obbligatorio aver frequentato almeno il 90% delle ore previste e aver superato la prova finale di verifica. Il testo di legge precisa per quali corsi devono essere effettuati test scritti, e per quali esami orali e/o esercitazioni pratiche.
Alla luce di queste novità, le aziende sono chiamate ad adeguare i propri piani formativi in base alle nuove disposizioni, tenendo presente che la formazione deve essere coerente con quanto previsto nel Documento di Valutazione dei Rischi, documento che non può essere uno standard, ma deve analizzare tutti i rischi realmente presenti nei luoghi di lavoro.
Infine, il datore di lavoro deve verificare la validità della formazione già effettuata dai propri lavoratori e ad organizzare eventuali aggiornamenti. 

Per chi volesse approfondire
Questa è ovviamente una sintesi dei principali cambiamenti introdotti, presentata in maniera molto discorsiva, per evitare eccessivi tecnicismi. 
Per chi desiderasse approfondire ulteriormente, è possibile consultare il testo completo del provvedimento, disponibile qui, o sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro a questo link (atto repertorio n. 75 del 19 maggio 2025).
Inoltre, in questi giorni è stato pubblicato l'ultimo libro curato assieme al dottor  Alberto Oleotti (a destra della foto), in cui l’argomento è trattato più ampiamente. Oleotti è un collega con il quale collaboro da 18 anni, è un professionista milanese della sicurezza sul lavoro. 
Poiché la materia è in continua evoluzione, i possessori del manuale possono accedere gratuitamente, tramite un codice personale, agli aggiornamenti on line che vengono continuamente pubblicati.

Il testo rappresenta una vera e propria guida per l’applicazione della normativa attualmente vigente in materia di sicurezza sul lavoro, rivolta per lo più a consulenti che della sicurezza ne hanno fatto la propria professione, oltre a datori di lavoro, coordinatori per la sicurezza, Rspp, Rls e medici del lavoro. 

Dott. Michele D’Apote (www.dapote.it)

Per sfogliare alcune pagine del libro o consultare l’indice 

(Luceraweb – Riproduzione riservata)

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