É obbligatorio il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?
Buongiorno dottor D’Apote,
ho un’impresa edile e ultimamente i committenti richiedono obbligatoriamente i verbali di nomina e gli attestati di formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Io ho solo un lavoratore, e non vuole ricoprire l’incarico. Come devo comportarmi? Posso obbligarlo? Devo avere per forza l’RLS anche se ho un solo lavoratore?
Giuseppe
Buongiorno signor Giuseppe, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha un ruolo molto importante, perché dà ai lavoratori la possibilità di essere rappresentati nei confronti del datore di lavoro, ogni volta che questi riscontrano situazioni di pericolo.
Chi è l’RLS, quali sono le sue attribuzioni
Le sue “attribuzioni” (cioè, l’elenco di cosa può/deve fare) sono elencate all'art.50 del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro; fra queste, ha il diritto, se il datore di lavoro, a fronte delle sue segnalazioni, non ha agito per ripristinare sufficienti condizioni di sicurezza, di segnalare all’Ispettorato del Lavoro le situazioni di pericolo presenti in azienda, senza per questo dover “temere alcun pregiudizio”. Il RLS in sostanza, al pari dei rappresentanti sindacali, non potrà essere ammonito o licenziato per la segnalazione effettuata all’Ispettorato del Lavoro.
Non è quindi un ruolo facile se lo si svolge responsabilmente, perché occorre avere un carattere fermo ma equilibrato, saper comunicare efficacemente, e soprattutto conoscere molto bene questa materia, la Sicurezza sul Lavoro.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: è un obbligo del datore di lavoro averlo in azienda?
Venendo al suo quesito, è molto diffusa la credenza che avere un RLS sia un obbligo in capo al datore di lavoro. L’equivoco nasce probabilmente dalla erronea lettura dell’art.47 del D.Lgs. 81/2008 che testualmente recita: “In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.”
Ma chi deve eleggere o designare il RLS? Lo stesso articolo stabilisce che l’elezione o la designazione avviene da parte dei lavoratori o, nelle aziende con più di 15 lavoratori, delle rappresentanze sindacali, se presenti. Il datore di lavoro quindi non può “nominare” gli RLS.
Se tutto ciò non avviene, è previsto che all’azienda venga assegnato dagli Organismi Paritetici o, in loro mancanza dal Fondo previsto all’art.52, un Rappresentante dei Lavoratori Territoriale (RLST).
In questo caso le disposizioni di legge non stabiliscono però che debba essere il datore di lavoro a richiedere agli organismi Paritetici l’assegnazione di un RLST, né tanto meno sono (ovviamente) previste sanzioni se egli non si attiva in tal senso.
Anche il Ministero del Lavoro è dovuto intervenire in argomento, precisando che “va rimarcato che la elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è una facoltà dei lavoratori e non certo un obbligo del datore di lavoro, il quale, peraltro, una volta chiesta ai lavoratori tale elezione o designazione, non ha alcun titolo decisionale al riguardo”. Vedi chiarimenti del Ministero del Lavoro nelle FAQ pubblicate nel sito istituzionale del Ministero del Lavoro.
In conclusione, la normativa vigente non attribuisce al datore di lavoro alcun obbligo circa l’elezione o la designazione di un RLS.
Vero è, comunque, che anche in assenza di obblighi in capo all’imprenditore, la presenza di un RLS in azienda agevola o dovrebbe agevolare l’attuazione delle normative antinfortunistiche, quindi, nel caso in argomento, il datore di lavoro dovrebbe farsi parte attiva per chiedere un RLST, se disponibile sul territorio. A tale proposito, per quanto riguarda il settore edile, vi sono nella provincia di Foggia tre RLST disponibili, ma in quasi tutti gli altri comparti lavorativi il servizio non è disponibile e quindi, se nel territorio non c’è un RLST del settore operativo dell’azienda, l’imprenditore non può inventarselo; in questo caso l’impresa non avrà né RLS, né RLS Territoriale.
L’RLS nella pratica quotidiana
Come si è visto, il nostro ordinamento giuridico e prevenzionistico cerca di garantire sempre ai lavoratori che la eleggono o la designano tramite le organizzazioni sindacali, una rappresentanza in materia di Sicurezza sul Lavoro, sia essa interna (RLS) che esterna (RLS territoriale), se presente nel comparto e nel territorio in cui l’impresa opera.
Nella pratica quotidiana, però, soprattutto nelle aziende con pochi lavoratori, il RLS è poco o mai consultato dal datore di lavoro, che dimentica di averlo salvo quando deve chiedergli di firmare gli aggiornamenti del documento di valutazione dei rischi, e, nel comparto edile, i piani operativi di sicurezza.
Alla fine il RLS dimentica spesso la propria funzione ed il proprio ruolo, arrivando anche a definirsi erroneamente “Responsabile dei Lavoratori” invece che “Rappresentante dei Lavoratori”.
Il tutto è un po’ deprimente perché, in questi casi, la gestione della sicurezza si riduce a meri adempimenti cartacei, e non vi è in concreto da parte del RLS un apporto migliorativo alla sicurezza.
Limitarsi ad averlo solo per riportare il suo nome nella documentazione che si fornisce ai Committenti o ai Coordinatori per la Sicurezza, senza coinvolgerlo e consultarlo, non ha alcun senso.
Un RLS non è una firma su un documento, ma una risorsa preziosa perché essendo un lavoratore conosce molto bene, spesso meglio dell’imprenditore, i rischi e pericoli insiti nel proprio lavoro, e può segnalarli tempestivamente al datore di lavoro affinché li elimini e nessuno si infortuni. Il titolare che consulta e coinvolge maggiormente i vari soggetti della sicurezza come RLS, Preposti, ecc. ottiene la loro partecipazione attiva nella gestione della sicurezza in azienda. Solo in questo modo la Sicurezza sul Lavoro non viene percepita come un pesante obbligo, ma come partecipazione alla costruzione di un ambiente di lavoro sicuro.
Dottor Michele D’Apote
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