03/10/2026 08:54:44

Legittima difesa, storie italiane recenti

Egregio avvocato, 
leggo sempre i pareri che fornisce nella sua rubrica e volevo chiederle un chiarimento.
L’altra sera ascoltavo il telegiornale ed ho sentito la drammatica sequenza vissuta a Baldissero d’Alba (Cuneo) da Roberto Mollo, il giovane che ha sparato e ucciso uno dei malviventi introdottisi nella sua proprietà e che è indagato per omicidio volontario.
Sembra ripetersi il caso del gioielliere Mario Roggero che dovrà rimanere in carcere poiché il Tribunale di sorveglianza ha rigettato la richiesta dei suoi legali.
Insomma, a 72 anni questo poveraccio, non solo è stato rapinato non so quante volte, ma nel momento in cui si è potuto difendere ed ha inseguito i malviventi, uccidendone due e ferendo un terzo, viene condannato a quasi quindici anni di carcere ed a risarcire i danni
Mi sembra una cosa assurda, anche perché sento di forze politiche e comuni cittadini che sostengono la legittimità della sua difesa. Come mai i giudici sono arrivati a questa sentenza ingiusta?
E ancora più ingiusta non è la condanna a risarcire i danni al rapinatore sopravvissuto ed agli eredi degli atri due ucccisi? 
E adesso, per Roberto Mollo sembra iniziare lo stesso drammatico calvario.
Come tanti italiani sono veramente sconcertato.  C’è qualcosa che mi sfugge?  
Grazie per i chiarimenti che vorrà darmi.
Giacomo

Gentile signor Giacomo, La ringrazio per l’assiduità con cui legge i miei articoli su Luceraweb riportati da quasi 22 anni.
Penso che ognuno di noi si senta vicino sia al Mollo che al povero Roggero nel comprendere la tragica reazione in cui molti di noi avrebbero avuto se si fossero trovati nelle stesse circostanze. 
Purtroppo per il caso di Baldissero d’Alba credo che si aprano gli stessi scenari del più noto caso che lei ha citato. 
Le dico subito che, a mio parere, la sentenza di condanna è tecnicamente giusta e i giudici hanno riconosciuto tutte le circostanze attenuanti del caso, irrogando la pena minima consentita ed affermando, soprattutto, il principio che, in uno stato di diritto, a nessuno è consentito ergersi al di sopra della legge e farsi giustizia da solo, soprattutto se si priva della vita un’altra persona (bene supremo garantito dalla nostra Costituzione che, proprio per questo, non ammette neppure la pena di morte come sanzione estrema).

Credo che questi elementari concetti saranno tenuti ben presenti anche dal Presidente della Repubblica sulla pronuncia di grazia richiesta che, se concessa anche parzialmente, potrebbe costituire un pericoloso precedente per numerosi casi analoghi. 
Gli effetti della grazia sono previsti e disciplinati dall'art.174 del Codice Penale: "L'indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna”.
Una diretta conseguenza della sentenza è quella dell’obbligo di risarcimento dei danni da parte del condannato nei confronti degli eredi dei due rapinatori uccisi e del terzo sopravvissuto.

Però, signor Giacomo, prima che Lei si adiri emotivamente, occorre sottolineare che alcuni concetti giuridici debbono essere necessariamente chiariti: la trattazione sarà un po' lunga (e, spero, non noiosa), ma è necessaria per comprendere sia lo spirito della legge su questi delicatissimi casi e sia la vicenda dello sfortunato gioielliere; per farlo, mi baserò proprio sul caso Roggiero, definito nei suoi tre gradi di giudizio.
Com’è noto dalla cronaca (esistono anche i filmati), il pomeriggio del 28 aprile 2021, la sua gioielleria a Grinzane Cavour (Cuneo), diventò teatro di una rapina a mano armata. Tre individui fecero irruzione nel locale e la situazione di pericolo, in questa fase iniziale, fu indiscutibile e di altissima intensità. I rapinatori erano armati (seppur uno con una pistola giocattolo priva di tappo rosso), e manifestarono un’elevata aggressività, minacciando la moglie e la figlia del gioielliere con violenza fisica e verbale.
Il punto di svolta, che ha spostato l’asse giuridico dalla difesa all’offesa, si colloca nel momento in cui i rapinatori, raccolto il bottino, abbandonarono il negozio per guadagnare la fuga. Le telecamere di videosorveglianza, che hanno fornito la prova regina del processo, mostravano il gioielliere che non si limitava a presidiare l’uscita o a chiamare i soccorsi, ma decideva di inseguire i malviventi all’esterno.
Uscito dalla gioielleria con l’arma in pugno — un revolver detenuto legalmente all’interno del negozio ma non autorizzato per il porto in luogo pubblico — il Roggero percorreva alcuni metri sul marciapiede e apriva il fuoco contro i tre uomini che stavano tentando di salire su una Ford Fiesta bianca parcheggiata nelle vicinanze. Dopo aver attinto i rapinatori, il gioielliere si avvicinava a uno di essi, ormai a terra e inerme, e gli sferrava dei calci al volto. Inoltre, la chiamata al 112 effettuata successivamente, non aveva come priorità la richiesta di soccorso medico per i feriti, ma la segnalazione della fuga di un complice, unico sopravvissuto.
È importante precisare che il gioielliere, già nel 2015, aveva subito una rapina estremamente violenta, durante la quale era stato picchiato, riportando fratture al volto e alle costole.
Questo precedente ha costituito un elemento psicologico cruciale per le argomentazioni difensive, secondo cui si era innescata una reazione di ipervigilanza e terrore, un fattore che la riforma sulla legittima difesa del 2019 tenta di catturare con il concetto di “grave turbamento”.

In altre parole, se la reazione armata dell’imputato fosse avvenuta all’interno dei locali, durante la minaccia diretta ai familiari, l’esito giudiziario sarebbe stato, con ogni probabilità, radicalmente diverso, rientrando nei canoni classici della legittima difesa domiciliare (art.52 Cod.Pen.) o dell’uso legittimo delle armi o, in subordine, nell’ipotesi dell’eccesso colposo (art.55) poiché lo shock della rapina, riattivando il trauma del 2015, avrebbe generato un tunnel cognitivo: in entrambi i casi, fatti non punibili o colpiti da sanzione certamente più lieve (da sei mesi e cinque anni di reclusione).
Ciononostante, la Corte d’Assise di Asti, il 4 dicembre 2023, respinse questa lettura. I giudici argomentarono che il grave turbamento deve causare un errore di valutazione, non una volontà omicidiaria lucida. I gesti del gioielliere — prendere l’arma, uscire, mirare, sparare a colpo sicuro, infierire sul corpo — furono letti come indici di una volontà determinata a “punire” gli aggressori, non di un panico disorganizzato. Come sottolineato nelle motivazioni, “ciò che rileva è che l’imputato… ha condotto fuori dalla gioielleria la rivoltella per fare fuoco”, un’azione proattiva e non reattiva. 

Per i giudici, la dinamica si è divisa in due fasi distinte che hanno pesi giuridici opposti:
a) la fase difensiva (nell’interno): il 28 aprile 2021, i tre rapinatori irrompono nella gioielleria, armati e violenti, minacciando la moglie e la figlia del gioielliere. Se la reazione armata fosse avvenuta qui, durante la minaccia diretta, l’esito sarebbe stato probabilmente diverso, rientrando nella legittima difesa domiciliare  
b) la fase offensiva (all’esterno): il punto di svolta avviene quando i rapinatori escono per fuggire. Le telecamere mostrano il gioielliere inseguire i malviventi all’esterno e sparare mentre tentano di salire sull’auto. La Corte, scuotendo l’opinione pubblica, emise una sentenza di condanna del gioielliere a 17 anni di reclusione, poi ridotta a 14 anni e 9 mesi dalla Corte d’assise d’Appello di Torino e confermata definitivamente dalla Corte di Cassazione.
Come Lei può facilmente intuire, tutto ruota intorno al concetto di “legittima difesa” previsto dall’art.52 del Codice Penale: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa”.
Questo elementare concetto risale all’antico diritto romano nel Digesto di Giustiniano secondo cui “vim vi repellere licet” (è lecito respingere la violenza con la violenza).
Oltre tale ipotesi, la difesa di Roggero ha inoltre sostenuto che, a tutto voler concedere, nei fatti contestati poteva configurarsi l’eccesso colposo previsto dall’art.55 del Codice Penale (così come novellato dall'art.2 comma 1 della L.26 aprile 2019 n.36, fortemente voluta dalla Lega): “Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo (da sei mesi a cinque anni di reclusione). Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52 (la legittima difesa), la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n.5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”.  

Per comprendere perché la condotta del gioielliere sia passata dalla parte del torto, bisogna analizzare i requisiti necessari richiesti dall’art.52: l’attualità della difesa di un diritto proprio o altrui e la proporzione tra offesa e difesa. Ciò che rileva accertare in questi casi è il tempo. 
La Cassazione è ferma su un principio: si può reagire con le armi solo se il pericolo è incombente, per cui le ipotesi sono solo due: 
1) se l’aggressore ti punta l’arma contro, il pericolo è attuale e quindi puoi difenderti e puoi sparare;
2) se l’aggressore scappa e ti dà le spalle, il pericolo per la vita è cessato e non puoi sparare.

Nel caso del gioielliere, le perizie balistiche e i video hanno dimostrato che i colpi sono stati esplosi contro persone che fuggivano. In quel momento, l’azione non era più difensiva (per salvare la vita), ma è stata interpretata dai giudici come punitiva o ritorsiva. 
Due elementi fattuali, in particolare, hanno pesato molto sulla valutazione dei giudici di merito, sia in primo grado ad Asti che in appello a Torino: 
1) la direzione dei colpi: l’autopsia e le perizie balistiche hanno confermato che i colpi mortali hanno attinto le vittime prevalentemente alle spalle o al fianco, compatibilmente con una dinamica di fuga e non di aggressione frontale.
2) il comportamento post-delictum: la freddezza” del gioielliere poiché le riprese mostrano l’imputato avvicinarsi a uno dei rapinatori a terra e sferrargli dei calci al volto. Per i giudici, questo gesto è incompatibile con il panico difensivo.

E’ bene chiarire che già i giudici di primo grado avevano riconosciuto sia l’attenuante speciale della provocazione prevista dall’art.62 n.1 Cod. Pen. (l’aver agito in stato d’ira determinato dal fatto ingiusto altrui - ovvero la rapina), sia le attenuanti generiche previste dall’art.62-bis Cod. Pen. (il riconoscimento del dramma umano dovuto anche a precedenti rapine, ma senza giustificare l’atto giuridicamente).  
La sentenza d’Appello ha ridotto la pena di 3 anni rispetto al primo grado con un ricalcolo della pena base e delle circostanze, scendendo al limite matematico minimo per il caso di specie. È fondamentale chiarire che in tutti e tre i gradi di giudizi non è stata riconosciuta né la legittima difesa, né l’eccesso colposo.

Ritengo opportuno, spiegare, poi, come si è arrivati alla quantificazione della pena in anni 14 e mesi 9 di reclusione (che, nel caso di specie, è il minimo tecnico a cui potevano arrivare i giudici).
Si deve partire dal capo d’imputazione dove, è stato contestato: 
a) duplice omicidio di due rapinatori; b) tentato omicidio del terzo rapinatore; c) porto abusivo della pistola fuori della gioielleria, in quanto il Roggero era titolare di un permesso di sola detenzione e non di porto.
Il capo d’imputazione è gravissimo in quanto l’omicidio prevede (art.575 Cod. Pen.) la reclusione non inferiore ad anni 21, il tentato omicidio (art.56 – 575 Cod.Pen.) la reclusione minima di anni 7 di reclusione ed il porto abusivo d’arma la reclusione non inferiore a 2 e la multa di euro 4.000. 
Se si sommano matematicamente i minimi, le pene sono di: anni 21 + anni 21 di reclusione per i due omicidi + anni 7 per il tentato omicidio + anni 2 di reclusione ed euro 4.000 di multa per il porto abusivo dell’arma = anni 51 di reclusione + 4.000 di multa.

Questo accadrebbe se ci trovassimo in un tribunale statunitense, dove si usa questo criterio e si irrogano pene di 170, 210 o 340 anni(!!!) ma, fortunatamente, siamo in Italia dove, in base al principio della continuazione (art.81, 2° comma Cod.Pen.), quando più reati sono commessi sotto l’unicità del disegno criminoso, la pena risultante è quella prevista dal reato più grave aumentata sino al triplo e quindi, nel caso di specie, si è ritenuto di stabilire come reato base un omicidio (anni 21 di reclusione), aumentato di 9 anni di reclusione per l’altro omicidio, il tentato omicidio ed il porto abusivo d’ arma.
Nel nostro sistema, la reclusione non può superare i 24 anni (art.22), elevabili a 30 nell’ipotesi di aggravamenti: dopo c’è soltanto la pena perpetua dell’ergastolo: questa pena (30 anni) è stata diminuita di 1/3 per l’attenuante dell’art. 62 n.1 Cod. Pen. (20 anni) e sino ad 1/3 per l’attenuante dell’art.62-bis Cod. Pen. (14 anni e 9 mesi).

Il perno del processo svoltosi a carico del Roggero si è incentrato sul dibattito relativo all’eccesso colposo nell’uso dell’arma, sostenuto dalla difesa, e non sulla sussistenza dell’omicidio volontario, sostenuto, invece, dall’accusa. 
In parole povere, la difesa ha affermato che Roggero avesse agito in uno stato di “grave turbamento” causato dal trauma (aggravato dal ricordo di una precedente rapina violenta subita nel 2015). La Corte ha respinto questa tesi, condannando per omicidio volontario.
Ecco le differenze sostanziali: 
A) nell’omicidio volontario sussiste il dolo, ovvero la volontà di uccidere o accettazione di tale rischio; il grave turbamento è ritenuto irrilevante se l’azione è vendicativa (es. calci al cadavere); il presupposto è la reazione sganciata dal pericolo (inseguimento); la pena base è la reclusione non inferiore a 21 anni.  
B) nell’eccesso colposo sussiste la colpa, ovvero l’errore di valutazione o imperizia nel calcolare la reazione; il grave turbamento è causa di non punibilità se deriva dalla situazione di pericolo; il presupposto è il superamento involontario dei limiti della difesa; la pena consiste nella non punibilità o, al più, nella reclusione da 6 mesi a 5 anni di reclusione. 
La citata riforma del 2019 ha introdotto modifiche lessicali potenti, inserendo l’avverbio “sempre” nell’art.52 (“sussiste sempre il rapporto di proporzione”) e creando una nuova fattispecie al comma 4° per l’intrusione violenta. L’intento politico era quello di rassicurare i cittadini: chi si difende in casa propria non deve temere il processo.
Tuttavia, l’avverbio “sempre” non elimina il requisito della necessità. La difesa deve essere “costretta dalla necessità”. Se ho un’alternativa (es. chiudermi in una stanza, chiamare la polizia, o semplicemente non inseguire chi fugge), l’uso dell’arma non è “necessario”. Nel caso Roggero, l’inseguimento fuori dal negozio ha rotto il nesso di necessità: non era più necessario sparare per salvare la vita della moglie, ormai fuori dal raggio d’azione immediato dei rapinatori in fuga.

Una sentenza penale, poi, comporta per l’imputato l’obbligo di risarcire i danni causati dal reato commesso (i due omicidi ed il tentato omicidio costituiscono reati contro la vita e l’incolumità individuale).
Mi rendo conto che questo, emotivamente, può non piacere a tanti, ma questa conseguenza deriva direttamente dalla legge civile per via della cosiddetta “responsabilità aquiliana”. 
Questo concetto antico e consolidato in ogni ordinamento giuridico, reca il nome del console romano Aquilio Gallo che, oltre 2.000 anni, fa fece approvare la sua Lex aquilia de damnatione (legge aquilia sul danno).
Per l’effetto, l’art.2043 del nostro Codice civile, è chiarissimo: ”Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. E questo, si badi bene, anche se fosse stata accolta la tesi difensiva dell’eccesso colposo.
Pertanto, Mario Roggero, avendo commesso dolosamente (è cioè con coscienza e volontà) due omicidi ed un tentato omicidio, ha ingiustamente privato della vita due rapinatori e tentato di toglierla al terzo, causando, pertanto, a quei soggetti, un danno ingiusto, il che lo obbliga al relativo risarcimento.

Come può comprendere, la lunga (e spero non noiosa) premessa era necessaria per comprendere la mia immediata risposta ai suoi quesiti.
Questa vicenda giudiziaria poteva avere un epilogo diverso?
Credo di no, almeno per ciò che riguarda l’affermazione della penale responsabilità: la giurisprudenza, da sempre, è pacificamente costante nell’affermazione dei principi che ho meglio esposto prima.
Per ciò che riguarda la pena, una mitigazione dei 14 anni e 9 mesi di reclusione poteva avvenire con scelte processuali diverse, cosa che correttamente la difesa ha fatto.
Infatti, il 17 giugno 2022 era stata presentata richiesta di rito abbreviato subordinato ad perizia, ma, successivamente, il giudice dell’udienza preliminare, per motivi che non conosco, aveva revocato tale decisione e disposto il dibattimento innanzi alla Corte d’Assise. La scelta con tale rito avrebbe consentito la decurtazione di 1/3 sulla pena in concreto e, quindi, quella condanna sarebbe scesa a 9 anni e 6 mesi circa.  
Se il processo si fosse celebrato con rito abbreviato, e la sentenza non era impugnata, sarebbe stata ulteriormente decurtata in sede esecutiva di 1/6 (e arrivare quindi in sede esecutiva a 7 anni e 2 mesi) a seguito della cosiddetta Riforma Cartabia (art.442, comma 2-bis, Cod. Proc. Pen. come introdotto dall’art.24, D.L.vo n.150 del 2022, con entrata in vigore al 30 dicembre 2022).

Ulteriormente “sfortunato”, il 72enne Roggero, perché un ultrasettantenne, può scontare qualunque pena con la detenzione domiciliare (art. 47-ter, 1°comma, Ordinamento Penitenziario), purché non abbia commesso reati gravi (e tra questi rientra l’omicidio).

E, quindi, parafrasando il Manzoni, qual è il “sugo” di questa storia?
L’insegnamento è che, se, malauguratamente una persona si trova a dover affrontare in casa propria un tentativo di violenza, furto, rapina, aggressione, bisogna rispettare queste semplici (si fa per dire) regole:
1) non varcare la soglia di casa: la presunzione di legittima difesa crolla appena si esce dal domicilio o dal negozio all’inseguimento del ladro;
2) stare fermi se il soggetto ha le spalle voltate: se l’aggressore si volta per scappare, l’arma va abbassata. Non esiste un “diritto di arresto” tramite spari per il privato cittadino;
3) dare priorità al 112 medico: la prima chiamata deve essere per i soccorsi sanitari. Omettere il soccorso ai feriti aggrava la posizione processuale;
4) avvalersi di una consulenza balistica: analisi delle traiettorie per cercare di dimostrare eventuali rotazioni del busto degli aggressori;
5) analizzare i video, fotogramma per fotogramma, per individuare dettagli che possano giustificare la percezione di pericolo;
6) utilizzare la psicologia forense per mappare lo stato mentale e tentare di provare il “tunnel cognitivo dovuto al grave turbamento”.
7) valutare l’opportunità di una polizza assicurativa se si è titolari di esercizi economici a rischio (come una gioielleria) o se si detiene in casa denaro o preziosi: passato lo spavento ed il turbamento del momento, si può essere almeno adeguatamente risarciti.

Spero di essere stato esauriente nell’esposizione e di aver dissipato i suoi dubbi.
Cordiali saluti.
Avv. Antonio Dello Preite

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(Luceraweb – Riproduzione riservata)

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