21/10/2005 09:33:53

L'avvocato Antonio Dello Preite cura la rubrica dedicata all’analisi di problemi di natura legale per Luceraweb
“Egregio Avvocato,
abito in un condominio di tre piani con sei proprietari. Poiché il fabbricato non dispone di ascensore, cinque di loro vorrebbero deliberare l’installazione, poiché il tecnico da loro interpellato ha riferito che c’è lo spazio e la struttura per poterlo fare. Io mi oppongo sia perché non mi interessa e sia perché la spesa è estremamente gravosa, sostenendo che per un lavoro del genere c’è bisogno dell’ unanimità, ma i cinque affermano che sono in maggioranza superiore ai due terzi e che lo possono fare anche senza il mio consenso. Hanno ragione loro o io?”
(Antonio, e-mail)
Hanno ragione loro. E’ l’ art.1120 del Codice Civile a prevedere che “…i condomini possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’ uso più comodo o al maggio rendimento delle cose comuni …” e tra queste ipotesi rientra il caso da lei prospettato. Infatti “…l'installazione in un edificio in condominio (o in una parte di esso) di un ascensore di cui prima esso era sprovvisto costituisce, ai sensi dell'art. 1120, comma 1, c.c., una innovazione, con la conseguenza che la relativa deliberazione deve essere presa con la maggioranza di cui al comma 5 dell' art 1136 c.c…. (cioè i 2/3 - Cassazione civile, sez. II, 11 febbraio 2000, n. 1529 - Caruso e altro c/ Cond. via Pavia n. 45 Roma).
Avvocato Antonio Dello Preite
Settimanalmente i lettori potranno trovare risposta a quesiti generici curati dall’avvocato Antonio Dello Preite.
Questa rubrica, che ha anche uno spazio fisso nella colonna di sinistra della home page, tuttavia, non rappresenta in alcun modo una consulenza legale, ma soltanto una divulgazione ed un chiarimento di argomenti giuridici generali ed impersonali. I lettori non possono formulare quesiti che, per specificità più o meno complessa, richiedano uno studio approfondito e, quindi, una vera e propria consultazione professionale.
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