26/11/2005 12:14:06

L'avvocato Antonio Dello Preite cura la rubrica dedicata all’analisi di problemi di natura legale per Luceraweb

Egregio Avvocato,

sono un pensionato e dovrei far causa al Condominio per questioni civili che attengono al riparto delle spese e per delle delibere che ritengo illegittime per vari motivi che non sto ad elencare.  Il problema è che, oggi, le cause durano tantissimo e, soprattutto, costano molto.  Un amico mi ha detto che esiste una Legge che viene incontro alle persone che, come me, vivono con una pensione di circa 700 euro mensili e che l’avvocato me lo paga lo Stato.  E vero quanto mi è stato detto? Grazie.

(Rodolfo)

 

Il Suo amico Le ha riferito bene. Soltanto da poco tempo vige il D.P.R. 30.05.2002 n.115 che, agli articoli 74 e seguenti, disciplina il “patrocinio a spese dello Stato per i cittadini non abbienti”. E’ considerato cittadino non abbiente colui che, nel precedente anno d’imposta, non supera un reddito annuo imponibile  (cioè netto, non lordo, attenzione) di euro 9.296,22 (le vecchie 18 milioni delle vecchie lire, per intenderci).

Attenzione però: si deve far riferimento al reddito dell’intero nucleo familiare così come risultante dallo stato di famiglia (se, quindi c’è Sua moglie o un figlio convivente che percepisce reddito, questo si cumula con il Suo).

 

La procedura è semplice: Lei sceglie l’avvocato che Le piace, prospetta il suo stato di indigenza economica e firma una semplice istanza con un autocertificazione sul reddito (l’istanza la prepara materialmente l’avvocato il quale provvederà all’inoltro nelle sedi competenti).

Una volta ammesso al beneficio, Lei non deve versare un centesimo sia per le spese (bolli, iscrizione a ruolo, notifiche ecc. ecc.) che per l’onorario dell’avvocato il quale, alla fine della causa, presenterà la parcella al Giudice che gliela liquiderà con riscossione presso il locale Ufficio Postale.

Se nell’istanza, però, il richiedente autocertifica il falso, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e gli viene revocato, ovviamente, il beneficio: tenga presente che la richiesta viene automaticamente trasmessa al locale Ufficio delle Entrate per le verifiche.

Tutto questo vale per le cause civili, penali, amministrative e tributarie.

Se lo desidera, maggiori dettagli li può leggere anche sul mio sito alla pagina “Il diritto per tutti” (http://www.avvdellopreite.it/il_diritto_per_tutti.htm),

sezione monografie, dove l’argomento è trattato con maggiore approfondimento.

 

Avvocato Antonio Dello Preite

www.avvdellopreite.it

 

Settimanalmente i lettori potranno trovare risposta a quesiti generici curati dall’avvocato Antonio Dello Preite.

Questa rubrica, che ha anche uno spazio fisso nella colonna di sinistra della home page, tuttavia, non rappresenta in alcun modo una consulenza legale, ma soltanto una divulgazione ed un chiarimento di argomenti giuridici generali ed impersonali. I lettori non possono formulare quesiti che, per specificità più o meno complessa, richiedano uno studio approfondito e, quindi, una vera e propria consultazione professionale.

 

Per sottoporre domande all’avvocato Dello Preite è possibile scrivere a: a.dellopreite@luceraweb.com

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