02/12/2005 23:22:14

L'avvocato Antonio Dello Preite cura la rubrica dedicata all’analisi di problemi di natura legale per Luceraweb

Egregio avvocato,

sono un vedovo pensionato e vorrei dividere già adesso i miei beni (immobili e danaro) tra i miei tre figli in un certo modo per lasciare le cose sistemate ed evitare possibili litigi dopo la mia morte. Ne ho parlato con loro e mi hanno detto che sono d’ accordo.  In sostanza, cosa debbo fare ?

(Giovanni)

 

Esimio signor Giovanni, fa bene a preoccuparsi di lasciare le cose “sistemate” prima della sua morte, parlandone con i figli ed ottenendo anche il loro consenso.  Tutti i bravi genitori dovrebbero seguire il suo esempio.

 

Le proprietà immobiliari può destinarle ai tre figli con un atto di donazione.

La donazione (artt 769 e ss. del Codice Civile) è un atto pubblico fatto davanti ad un notaio con testimoni nel quale lei dona (cioè arricchisce un altro soggetto senza avere nulla in cambio) una casa al figlio Tizio, la terra al figlio Caio e l’ altra casa al figlio Sempronio.

Può donare -1) la proprietà piena (e cioè i suoi figli possono fare ciò che vogliono : affittarla, vendersela, permutarla ecc. ecc) oppure -2) la sola nuda proprietà, riservandosi l’ usufrutto vita natural durante e questo vuol dire che la proprietà è dei figli,  ma il godimento è ancora Suo (in altre parole Lei affitterà la terrà e cederà in locazione le case percependo frutti e rendite), sino al momento della Sua morte.

Analogo discorso per il denaro : lei potrà donare una certa somma dividendola materialmente  tra i suoi figli che -1) saranno liberi di farne ciò che vogliono, oppure -2) accendere tre libretti di risparmio, cointestati tra lei  ed ogni singolo figlio, tenendo i tre titoli e gestire, di fatto, tutto il danaro che sarà di pieno possesso per ciascun figlio, solo dopo la sua morte.

 

Se, tuttavia, lei non ha rendite elevate (ad esempio, ha una pensione bassa) e deve affrontare la vecchiaia, personalmente, le consiglio di optare per le seconde soluzioni che garantiscono la divisione fatta e concordata dopo la sua morte, ma, in vita, la mettono al riparo in caso di bisogno, soprattutto se i figli, ottenuto tutto e subito, dovessero malauguratamente “dimenticare”, poi, i loro doveri verso l’ anziano padre, abbandonandolo al suo destino (magari questo non è il suo caso, ma, purtroppo, questo accade molto più spesso di quanto lei possa immaginare).

 

D’altronde, il celeberrimo “Re Lear” di Shakespeare che, prima della sua morte, divide per amore il suo regno tra i figli, confidando nell’amore e nella gratitudine di costoro, rimanendo, invece, solo e povero in canna, dovrebbe essere di prudente insegnamento per tutti noi.

avv. Antonio Dello Preite.

 

Avvocato Antonio Dello Preite

 

Settimanalmente i lettori potranno trovare risposta a quesiti generici curati dall’avvocato Antonio Dello Preite.

Questa rubrica, che ha anche uno spazio fisso nella colonna di sinistra della home page, tuttavia, non rappresenta in alcun modo una consulenza legale, ma soltanto una divulgazione ed un chiarimento di argomenti giuridici generali ed impersonali. I lettori non possono formulare quesiti che, per specificità più o meno complessa, richiedano uno studio approfondito e, quindi, una vera e propria consultazione professionale.

Maggiori dettagli riguardanti i quesiti proposti in questa rubrica si trovano anche alla pagina “Il diritto per tutti” (http://www.avvdellopreite.it/il_diritto_per_tutti.htm),

sezione monografie, dove l’argomento è trattato con maggiore approfondimento.

 

Per sottoporre domande all’avvocato Dello Preite è possibile scrivere a: a.dellopreite@luceraweb.com

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