28/12/2005 20:29:03

L'avvocato Antonio Dello Preite cura la rubrica dedicata all’analisi di problemi di natura legale per Luceraweb

Egregio Avvocato,

Le scrivo perché vorrei sapere cosa fare quando, come nel mio caso, si è "vittima" di processi troppo lunghi. Oltre 12 anni fa ho ritenuto opportuno avvalermi della denuncia di nuova opera per scongiurare eventuali danni alla mia proprietà derivanti dalla costruzione sul confine di un nuovo edificio. A prescindere dal giudizio di merito sulla causa in questione, quello che mi preoccupa è il tempo che passa (nel caso in cui in sede di giudizio dovessi perdere, visti gli eventuali danni da pa­gare). La domanda che Le pongo è: come posso difendermi dalla lentezza!?  Come si calcola il tempo perchè un processo sia considerato di durata ragionevole? Eventuali rinvii del Giudice e/o chiesti dai convenuti incidono in questo calcolo? Qualcuno mi ha parlato di una cosiddetta "legge Pinto”; a chi è rivolta? La ringrazio anticipatamente della cortese attenzione rivoltami.

Cordial­mente

(Carlo, e-mail).

 

Egregio signor Carlo, Lei ha toccato il più dolente dei punti relativi all’amministrazione della Giustizia: la lentezza dei processi. Le cause sono tante e occorrerebbero fiumi di dati e di parole per trovare la soluzione che comunque è una sola: più mezzi, più giudici, più personale.

In effetti esiste la cosiddetta “legge Pinto” (tecnicamente è la Legge 24.03.01 n° 89) che, prevede una sorta di risarcimento del danno (diritto all’equa riparazione) causato dalla lentezza processuale.

Nel dettaglio, chi ha subìto un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Conven­zione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui al­l'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione (“…Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi…”), ha diritto ad una equa riparazione.

Nell'accertare la violazione il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.

Il giudice determina la riparazione a norma dell'articolo 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti: a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui sopra;  b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione.

La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello nel cui distretto è concluso o pende il procedimento nel cui ambito la violazione si as­sume verificata.

Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedi­menti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare, del Ministro delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tri­butario. Negli altri casi è proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.

La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento, oppure, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva.

Si tratta, come vede, di concetti generali che vanno analizzati e verificati caso per caso.

 

Avvocato Antonio Dello Preite

Per sottoporre domande è possibile scrivere a:

 

Settimanalmente i lettori potranno trovare risposta a quesiti generici curati dall’avvocato Antonio Dello Preite.

Questa rubrica, che ha anche uno spazio fisso nella colonna di sinistra della home page, tuttavia, non rappresenta in alcun modo una consulenza legale, ma soltanto una divulgazione ed un chiarimento di argomenti giuridici generali ed impersonali. I lettori non possono formulare quesiti che, per specificità più o meno complessa, richiedano uno studio approfondito e, quindi, una vera e propria consultazione professionale.

Maggiori dettagli riguardanti i quesiti proposti in questa rubrica si trovano anche alla pagina “Il diritto per tutti” (http://www.avvdellopreite.it/il_diritto_per_tutti.htm), sezione monografie, dove l’argomento è trattato con maggiore approfondimento.

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