
L'avvocato Antonio Dello Preite cura la rubrica dedicata all’analisi di problemi di natura legale per Luceraweb
Egregio avvocato,
in questi giorni abbiamo sentito parlare tanto di indulto e amnistia. Senza voler entrare nelle questioni politiche della vicenda, mi piacerebbe conoscere maggiormente una materia a me poco chiara e sulla quale non sono ancora riuscito ad avere una opinione.
La ringrazio in anticipo per la risposta.
Francenio
Tecnicamente, l'amnistia e l'indulto sono due provvedimenti di clemenza adottati dal Parlamento con una speciale maggioranza dei due terzi, nei confronti di chi ha commesso dei reati e deve scontare delle pene.
Comprenderà, quindi, perché c'è un vivace "dibattito" politico sull'argomento: perché sia varata la legge i numeri della maggioranza non bastano ed occorre che sia d'accordo anche buona parte dell'opposizione.
Ogni partito, quindi condiziona l'altro "tirando" per questa o quella situazione.
L'amnistia estingue il reato e, se c'è stata condanna, fa cessare i suoi effetti (art. 151 codice penale), mentre l'indulto (o impropriamente chiamato anche "condono") condona in tutto od in parte la pena inflitta (art. 174 codice penale).
In altre parole l'amnistia, viene applicata per estinguere reati dalla bassa offensività e cioè quelli che, come prevedeva l'ultimo provvedimento che risale al 1990, sono puniti con una pena massima di quattro anni di reclusione. Quando c'è un provvedimento di amnistia il reato è come se non fosse mai stato commesso ed il certificato penale non riporta alcunché.
Nell'ipotesi dell' indulto, invece, il provvedimento interviene per quei reati maggiori (per i quali non è possibile concedere l'amnistia) ed agisce solo sulla durata della pena.
Faccio un esempio : dopo aver minacciato di morte una persona (minaccia aggravata - art. 612 del codice penale - reclusione sino ad un anno), averla colpita con un pugno (lesione semplice - art 582 codice penale - reclusione da tre mesi a tre anni), la inseguo e, successivamente, raggiuntala, la uccido (omicidio - art. 575 codice penale - reclusione non inferiore ad anni ventuno).
Sono condannato a ventiquattro anni di reclusione di cui ventitre per l'omicidio, quattro mesi per la minaccia ed otto mesi per la lesione.
Interviene l'amnistia che estingue ad esempio tutti i reati puniti nel massimo sino a quattro anni e indulto nella misura di due anni: quindi la minaccia e la lesione è come se non fossero mai state commesse, vengono tolti gli 8 + 4 mesi inflitti e sul certificato non c'è traccia; per l'omicidio (che non è amnistiabile), vengono detratti due anni di pena, ragione per cui dovrò scontare 24 anni - 2 anni di condono - (4 mesi + 8 mesi) per amnistia = 21 anni. Se tra cinque anni vi sarà un altro condono detrarrò quegli ulteriori anni che prevederà il provvedimento.
Amnistia e condono possono inoltre contenere limitazioni (ad es. per i recidivi - art. 99 codice penale) o esclusioni (per gravi reati come ad es. l' associazione mafiosa - art. 416-bis codice penale).
Avv. Antonio dello Preite
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