
L'avvocato Antonio Dello Preite cura la rubrica dedicata all’analisi di problemi di natura legale per Luceraweb
Egregio avvocato, abito al 1° piano di un condominio di 6 piani per 18 famiglie, cosa posso fare per non pagare la mia quota riguardante le spese dell'ascensore, visto che io e la mia famiglia non ne facciamo uso?
Grazie e buon lavoro.
Mario
Non può fare nulla. Deve pagare la sua quota sulle spese dell'ascensore, in quanto, come recita l'articolo 1118 del codice civile "... Il condomino non può, rinunciando al diritto sulle cose anzidette (art. 1117 n° 3 codice civile - l'ascensore), sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione...".
Vede, la cosa è anche logica da un punto di vista "matematico", oltre che giuridico. Per comprendere meglio facciamo l' esempio con due soli condomini: lei al primo piano concorre per 300/000 e l'altro al secondo piano con 700/000). Le spese debbono sempre essere pareggiate al totale che è 1000/000. Per l' ascensore si spendono 1000 euro all' anno, ragione per cui lei dovrà pagare 300 euro e l'altro 700 euro (= 1000 euro).
Cosa succederebbe se lei non pagasse più la sua quota? A fronte della spesa di 1000 euro ci sarebbero solo i 700 euro dell'altro condomino.
A questo punto, per risolvere il problema, occorre che vi sia il consenso dell'altro ad accollarsi i suoi 300 millesimi e versare i 300 euro per pareggiare l'intera spesa (e questo, mi creda, non avverrà mai).
Comprenderà, dunque, la natura del precetto imposto dall'articolo 1118 del Codice Civile.
Avv. Antonio dello Preite
Per sottoporre domande è possibile scrivere a:
Settimanalmente i lettori potranno trovare risposta a quesiti generici curati dall’avvocato Antonio Dello Preite.
Questa rubrica, che ha anche uno spazio fisso nella colonna di sinistra della home page, tuttavia, non rappresenta in alcun modo una consulenza legale, ma soltanto una divulgazione ed un chiarimento di argomenti giuridici generali ed impersonali. I lettori non possono formulare quesiti che, per specificità più o meno complessa, richiedano uno studio approfondito e, quindi, una vera e propria consultazione professionale.
Maggiori dettagli riguardanti i quesiti proposti in questa rubrica si trovano anche alla pagina “Il diritto per tutti” (http://www.avvdellopreite.it/il_diritto_per_tutti.htm), sezione monografie, dove l’argomento è trattato con maggiore approfondimento.