17/02/2006 12:55:29

L'avvocato Antonio Dello Preite cura la rubrica dedicata all’analisi di problemi di natura legale per Luceraweb

Sono uno studente di una scuola superiore.
Se uno studente arriva con 5-10 minuti di ritardo rispetto all’orario di entrata, è giusto che debba RIMANERE FUORI DALLA SCUOLA se non è accompagnato dai genitori (che potrebbero essere al lavoro)?
Uno studente maggiorenne potrebbe firmare il permesso di entrata?
Uno studente ha diritto a sapere subito il voto di una interrogazione?
Uno studente che prende brutti voti in una materia per quasi tutto il quadrimestre ma che alla fine prende una sufficienza su tutto il programma studiato dovrebbe risultare con un voto sufficiente?
Se sì, perché la maggior parte delle scuole non rispetta i diritti degli studenti? PERCHE' questi diritti non vengono insegnati?
GRAZIE.

 

Con il DPR 24.06.98 n° 249 – che recepisce le direttive internazionali in materia – è stato approvato lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola superiore che si propone quale carta dei diritti e dei doveri degli alunni (i docenti, i dirigenti ed il personale amministrativo ed ausiliario hanno già una loro specifica disciplina).

In particolare l’art. 2 del citato decreto definisce la scuola come comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del dritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio.

Per una Sua migliore cognizione del provvedimento e per la consultazione glielo allego in link.

 

Vede, su alcuni punti non posso essere molto preciso, in quanto il decreto stabilisce dei punti in generale e rinvia ai regolamenti dei singoli istituti: orbene io non so quale Scuola Lei frequenta e che tipo di regolamento esiste.

Vi sono tuttavia dei principi chiari, anche di natura generale che mi consentono di risponderLe, sia pure per grandi linee.

 

E’ fuor di dubbio che il raggiungimento della maggiore età fa conseguire la piena capacità di agire: essa è l’idoneità del soggetto ad esercitare ed acquistare da solo, e con il proprio volere, i diritti ed assumere gli obblighi.

Questo vuol dire che Lei, se maggiorenne, non ha più bisogno dei genitori per firmare il permesso d’entrata: può farlo da solo.

Come pure, per i principi di trasparenza a cui è informata la vita scolastica, Lei ha diritto a conoscere i Suoi voti (art. 2 citato decreto) e, aggiungo, con la dovuta riservatezza, in ossequio alle recentissime leggi in materia di Privacy (mi spiego meglio: se l’insegnante Le ha rifilato un quattro, Lei ha il diritto di esserne messo al corrente subito e riservatamente, senza che i Suoi amici in classe lo sappiano).

 

Sempre in ossequio ai principi generali, se Lei riporta brutti voti per l’intero anno, ma alla fine con una bella interrogazione generale e “riparatoria” viene valutato sufficientemente, il docente dovrà ampiamente motivare, poi, una valutazione negativa nei Suoi confronti: in difetto, Lei è pienamente giustificato nel proporre un ricorso amministrativo e/o giudiziario nei confronti di quella decisione (non nei confronti del docente, attenzione! Questi potrà rispondere personalmente solo se in malafede, per dolo o colpa grave). Libertà d’insegnamento (e di valutazione) non significa libero arbitrio.

 

Per ciò che riguarda il ritardo nell’entrata, dovrei vedere cosa stabilisce il regolamento della scuola che Lei frequenta.  Le dico tuttavia che queste disposizioni sono finalizzate ad un regolare svolgimento delle lezioni e ad un controllo di persone di età minore che sono affidate all’istituzione scolastica da parte dei genitori.

Come abbiamo visto, per il maggiorenne non c’è problema, ma comprenderà che, se un giovane quattordicenne non è presente ad una certa ora in classe, scattano responsabilità per il docente e per il Preside laddove gli accada qualcosa di spiacevole (come tristemente ci hanno insegnato alcune recenti tragiche vicende), oltre al fatto della mancata frequenza scolastica.

I regolamenti, tuttavia, dovrebbero prevedere un monte di tot ore di ritardi, dopodichè scattano delle vere e proprie dissuasioni per lo studente.

 

Ma il punto cruciale dei problemi da Lei sollevati non è quello di questa o di quella situazione. Il vero problema, come sempre, è quello dell’ignoranza e dell’apatia. Non sono le scuole a non rispettare i diritti degli studenti, sono costoro ed i loro genitori, tramite gli istituti previsti dalla Legge (rappresentanze degli studenti dei genitori, di istituto ecc. ecc.) a non informarsi ed a non esercitare quelli che sono i loro diritti (e ad assumere quelli che sono i loro doveri).

Se il Preside Tizio o l’ insegnante Caio sono riluttanti a fare questo, ebbene i consigli di classe e le assemblee d’istituto che cosa ci stanno a fare? Certamente, anche per “saltare” una scomoda interrogazione in matematica, ma soprattutto per discutere di queste cose.

Vede, oltre trent’anni fa, al liceo classico “Bonghi” il sottoscritto si beccò una brutta sospensione perché aveva osato scioperare contro un preside e un insegnante (i rapporti tra insegnanti ed alunni - Le garantisco - non erano quelli attuali) che si ostinavano a non riconoscere quelli che oggi sono pacificamente riconosciuti come diritti fondamentali ed inviolabili.

Oggi, che le leggi da noi a suo tempo invocate sono arrivate e c’è un dialogo ai miei tempi inimmaginabile, molte cose rimangono lettera morta perché nessuno se ne occupa.

 

Per concludere, Lei fa benissimo a porsi questi interrogativi, in primo luogo perché vuole conoscere ed in secondo luogo perché vuole discutere.

E questo, secondo me, oltre ad essere sintomo di crescita personale significa, collettivamente, progresso e spirito democratico.

Continui così.

 

Avv. Antonio dello Preite

Per sottoporre domande scrivere a: a.dellopreite@luceraweb.com

 

Settimanalmente i lettori potranno trovare risposta a quesiti generici curati dall’avvocato Antonio Dello Preite.

Questa rubrica, che ha anche uno spazio fisso nella colonna di sinistra della home page, tuttavia, non rappresenta in alcun modo una consulenza legale, ma soltanto una divulgazione ed un chiarimento di argomenti giuridici generali ed impersonali. I lettori non possono formulare quesiti che, per specificità più o meno complessa, richiedano uno studio approfondito e, quindi, una vera e propria consultazione professionale.

Maggiori dettagli riguardanti i quesiti proposti in questa rubrica si trovano anche alla pagina “Il diritto per tutti” all'indirizzo: http://www.avvdellopreite.it/il_diritto_per_tutti.htm, sezione monografie, dove l’argomento è trattato con maggiore approfondimento.

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