27/02/2006 10:02:33

L'avvocato Antonio Dello Preite cura la rubrica dedicata all’analisi di problemi di natura legale per Luceraweb

Egregio avvocato,
ho il tremendo sospetto che mio figlio fumi gli spinelli, e spero tanto che il problema sia solo questo. Al di là degli aspetti educativi sui quali dovrò impegnarmi particolarmente in questo periodo, in caso di contatto con le forze dell'ordine e di eventuali perquisizioni cosa rischia dal punto di vista penale?
Grazie e complimenti per la rubrica tenuta su questo sito che è sempre più prezioso per la nostra città.
(F.)

 

Fa bene a preoccuparsi. La droga è uno dei grandi flagelli del nostro tempo, perché colpisce soprattutto i giovani negli anni più delicati, quelli dell’adolescenza.

Il fatto di fumare spinelli (e cioè fare uso delle droghe leggere) che, a prima vista ed a detta di alcuni, potrebbe sembrare un fatto innocuo (si fa per dire) come quello di fumare una sigaretta, a mio sommesso parere è una grandissima fesseria (come se il fumo da sigaretta, poi, fosse innocuo!).

Come da più parti ci è stato, detto, ridetto ed insegnato, lo spinello ha effetti sul sistema nervoso centrale e provoca assuefazione e, purtroppo non solo quella (e qui c’è il pericolo maggiore): poiché, con questa, c’è il desiderio di dosi maggiori e di passare a “qualcosa” di più forte, di qui alle droghe pesanti il passo è breve, se non scontato.

 

Al momento, posso dirLe che la nostra legislazione (D.P.R. 09.10.90 n° 309) prevede due sistemi sanzionatori per lo spaccio di droghe leggere (sostanze previste dalle tabelle II e IV) e droghe pesanti  (sostanze previste dalle tabelle I e III) (art. 73 citato decreto) e sanzioni amministrative di chi ne fa uso personale (art. 75 citato decreto) come dai link che potrà facilmente consultare.

 

Nei prossimi giorni, però, la distinzione tra droghe leggere e pesanti non esisterà più e le sanzioni, sia amministrative per chi fa uso personale e sia penali per chi spaccia, saranno inasprite, in virtù delle recentissime disposizioni in materia di stupefacenti in corso di approvazione e pubblicazione.

 

Venendo al suo specifico timore, certamente dovrà essere molto vicino a Suo figlio e “marcarlo” strettamente, anche nei suoi spostamenti extrascolastici e nelle sue frequentazioni (una cattiva amicizia provoca spesso danni incalcolabili).

Tenga presente che le Forze dell’ Ordine, in materia di stupefacenti, possono (art. 103 citato decreto) procedere a perquisizioni anche senza mandato del Procuratore della Repubblica.

Il problema è penale se suo figlio cede (anche gratuitamente) uno spinello ad un'altra persona, amministrativo se viene trovato in possesso di modica quantità per uso personale.

Però, vede, in questo secondo caso, se, durante una perquisizione i Carabinieri trovano ½ grammo di hashish, è un conto (sarà uso personale e scattano le sanzioni amministrative dell’ art. 75), ma se trovano 10 grammi di hashish, non sarà più un uso personale, ma una detenzione a fini di spaccio e Suo figlio sarà immediatamente arrestato (il quantitativo eccede di gran lunga quello che può essere il consumo personale e la Legge ritiene che quella detenzione sia finalizzata ad una cessione a terzi).

Ripeto, tuttavia, che quanto Le sto dicendo sarà ulteriormente aggravato con la recentissima Legge in fase di promulgazione e che, allo stato, non ho ancora avuto modo di leggere.

Quando avvengono situazioni del tipo da Lei prospettate (più frequenti di quanto si possa credere), il supporto prima della Famiglia e poi della Scuola è fondamentale per scongiurare pericoli di questo tipo.

Stia molto attento in questa fase molto delicata della vita di Suo figlio e coinvolga, se possibile, le organizzazioni scolastiche (dei docenti e dei genitori).

 

Avv. Antonio Dello Preite

Per sottoporre domande scrivere a: a.dellopreite@luceraweb.com

 

Settimanalmente i lettori potranno trovare risposta a quesiti generici curati dall’avvocato Antonio Dello Preite.

Questa rubrica, che ha anche uno spazio fisso nella colonna di sinistra della home page, tuttavia, non rappresenta in alcun modo una consulenza legale, ma soltanto una divulgazione ed un chiarimento di argomenti giuridici generali ed impersonali. I lettori non possono formulare quesiti che, per specificità più o meno complessa, richiedano uno studio approfondito e, quindi, una vera e propria consultazione professionale.

Maggiori dettagli riguardanti i quesiti proposti in questa rubrica si trovano anche alla pagina “Il diritto per tutti” all'indirizzo: http://www.avvdellopreite.it/il_diritto_per_tutti.htm, sezione monografie, dove l’argomento è trattato con maggiore approfondimento.

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