10/05/2006 15:31:04

L'avvocato Antonio Dello Preite cura la rubrica dedicata all’analisi di problemi di natura legale per Luceraweb

Egregio avvocato,
l'ultima volta che sono andata dal mio parrucchiere è stata davvero l'ultima. Ho chiesto che mi venisse fatto un taglio preciso e invece lui ne ha realizzato un altro, uno che secondo me è quello che sa fare meglio, ma non è quello che sta bene a me.
Dopo l'asciugatura si notava una certa differenza che ho fatto subito notare  ma mi è stato risposto che dipendeva dalla piega e non dal taglio e che quindi, volendo, si sarebbe potuto procedere a un nuovo lavaggio e a una nuova messa in piega.
Un po' spazientita, avendo anche fretta di andar via, ho preso per buona la spiegazione del parrucchiere, ma al primo lavaggio mi sono accorta del disastro che mi ha combinato.
Ho intenzione di tornare a parlargli, ma esattamente che cosa posso pretendere? Io avevo fatto una descrizione più che dettagliata di quello che volevo e lui ha fatto, è il caso di dire, di testa sua. Il cliente non aveva sempre ragione?
Antonella

 

 

Gentile Signora,

il caso da Lei prospettato si inquadra certamente  nella figura del contratto d’opera, previsto e disciplinato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile. Tale contratto si configura “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.

Orbene, in caso di difformità o vizi dell’opera, l’art. 2226 stabilisce che l’accettazione espressa o tacita dell’opera, libera il prestatore dalla responsabilità, se i vizi erano noti al committente all’atto dell’accettazione o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati.

 

Secondo quanto mi riferisce, di sicuro i vizi erano facilmente riconoscibili, tant’è che Lei stessa li ha immediatamente fatti notare al suo parrucchiere: questi, dal canto suo, è riuscito a convincerLa che in realtà il taglio era quello da Lei richiesto e che il tutto si sarebbe risolto con una diversa messa in piega.

Appare, dunque, evidente la responsabilità di quest’ultimo per inadempimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1176, 2° comma e 1218 del Codice Civile, in quanto la prestazione non è stata eseguita nei modi stabiliti né tanto meno secondo la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata.

Nella giurisprudenza, tale conclusione trova conforto nella sentenza n. 288/99 del Giudice di Pace di Catania, dove la ricorrente si è vista risarcire il danno estetico, biologico e di relazione (seppur temporaneo) causatole da un taglio diverso da quello pattuito (lire 700.000, oltre ad interessi legali e spese legali). 

 

In conclusione, quando si recherà nuovamente dal suo parrucchiere potrà richiedere l’esatto adempimento della prestazione, oppure chiedere che il prezzo sia proporzionalmente diminuito (art. 2226, 3° comma in combinato disposto con l’ art. 1668 del Codice Civile), fatto salvo il risarcimento del danno da Lei subito per l’antiestetico taglio (e, badi bene, entro otto giorni, ex art. 2226, 2° comma Codice Civile).

 

Avv. Antonio Dello Preite

Per sottoporre domande scrivere a: a.dellopreite@luceraweb.com

 

Settimanalmente i lettori potranno trovare risposta a quesiti generici curati dall’avvocato Antonio Dello Preite.

Questa rubrica, che ha anche uno spazio fisso nella colonna di sinistra della home page, tuttavia, non rappresenta in alcun modo una consulenza legale, ma soltanto una divulgazione ed un chiarimento di argomenti giuridici generali ed impersonali. I lettori non possono formulare quesiti che, per specificità più o meno complessa, richiedano uno studio approfondito e, quindi, una vera e propria consultazione professionale.

Maggiori dettagli riguardanti i quesiti proposti in questa rubrica si trovano anche alla pagina “Il diritto per tutti” all'indirizzo: http://www.avvdellopreite.it/il_diritto_per_tutti.htm, sezione monografie, dove l’argomento è trattato con maggiore approfondimento.

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