
L'avvocato Antonio Dello Preite cura la rubrica dedicata all’analisi di problemi di natura legale per Luceraweb
Caro avvocato sono un tranquillo cittadino di Lucera, abito al piano rialzato con giardino, di una tranquilla palazzina.
Un solo problema da risolvere: quello della battitura dei tappeti, tovaglie e lenzuola dai balconi e dalle finestre.
Tutto ciò cade giù nella mia veranda o giardino, ed entra in casa con il vento. Cosa posso fare per evitare ciò, visto che l'amministratore non si interessa più di tanto.
Maurizio
Gentile Signor Maurizio,
il caso da Lei sottoposto alla mia attenzione concerne la tollerabilità dell’altrui attività immissiva, previsto e disciplinato dall’art. 844 del codice civile che dispone testualmente: “…Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi….”.
Ai fini dell’individuazione dei comportamenti che vengono in rilievo in tale fattispecie, è doveroso evidenziare che l’elencazione contenuta nella norma non è da considerarsi tassativa, tanto che può ritenersi “immissione” qualsiasi propagazione, continuata o periodica, di onde sonore o di sostanze fisiche che, per il tramite di fattori naturali, rimbalzi da un fondo ad un altro. Tale, certamente, può essere considerata la battitura dei tappeti, che comporta l’ingresso nella Sua abitazione di polvere ed altri materiali, certamente spiacevole sotto il profilo dell’igiene della casa, nonché lesivo del diritto alla salute (viste le sempre più numerose forme di allergia sviluppatesi negli ultimi anni).
Ebbene, il nostro ordinamento prevede due diverse forme di tutela al fine di dirimere il conflitto tra usi incompatibili di fondi vicini: innanzitutto, una forma di tutela inibitoria rivolta alla eliminazione della causa delle immissioni e, poi, una forma di tutela risarcitoria rivolta ad ottenere il risarcimento del danno, valutabile in via equitativa, ai sensi dell’ art. 2043 del codice civile. La relativa azione va esercitata, ai sensi dell’art. 7 del codice di procedura civile innanzi al Giudice di Pace, che accorderà tale tutela nel momento in cui si accerti che le immissioni superino il limite della normale tollerabilità, avuto riguardo alla “condizione dei luoghi”. Quest’espressione, peraltro, va intesa non già in senso topografico o naturalistico, come la Cassazione ha avuto modo di precisare, bensì sotto il profilo sociale, avendo riguardo alle caratteristiche della zona, alle attività che normalmente vi si svolgono e, in genere, al sistema e alle abitudini di vita della popolazione che vi risiede.
Va altresì sottolineato, dal momento che Lei vive in un condominio, che l’art. 844 è ritenuto applicabile anche ai rapporti tra condomini, a meno che vi sia un regolamento di condominio di natura contrattuale che stabilisca limiti precisi in materia.
Un’ ultima, doverosa precisazione. Dal momento che l’oggetto di tutela dell’art. 844 è esclusivamente il diritto di proprietà, qualora Lei lamenti anche una lesione del diritto alla salute, costituzionalmente garantito dall’art. 32, potrà esercitare anche un’altra, autonoma azione, fondata sempre sull’art. 2043 del Codice Civile. Ciò al fine di ottenere il risarcimento del danno da Lei subito, ove riesca a dimostrare il nesso di causalità tra il danno stesso e le immissioni nocive.
Ebbene, Lei potrà adire il Giudice di Pace del luogo in cui vive al fine di ottenere non solo la cessazione delle immissioni che superino la normale tollerabilità, ma potrà, inoltre, richiedere il risarcimento del danno da Lei eventualmente patito ai sensi dell’art. 2043 e che verrà liquidato in via equitativa.
Se, poi, la Sua salute fosse stata danneggiata da tali immissioni, potrà esercitare un’ulteriore, autonoma azione volta ad ottenere il risarcimento del danno del suo diritto fondamentale ed assoluto che può essere tutelato, secondo recente giurisprudenza, anche con il procedimento d’urgenza ai sensi dell’ art. 700 codice di procedura civile, contro ogni nocività da chiunque proveniente, essendo il diritto alla salute è un diritto indisponibile, che non può soffrire limitazione alcuna.
Avv. Antonio Dello Preite
Per sottoporre domande scrivere a: a.dellopreite@luceraweb.com
Settimanalmente i lettori potranno trovare risposta a quesiti generici curati dall’avvocato Antonio Dello Preite.
Questa rubrica, che ha anche uno spazio fisso nella colonna di sinistra della home page, tuttavia, non rappresenta in alcun modo una consulenza legale, ma soltanto una divulgazione ed un chiarimento di argomenti giuridici generali ed impersonali. I lettori non possono formulare quesiti che, per specificità più o meno complessa, richiedano uno studio approfondito e, quindi, una vera e propria consultazione professionale.
Maggiori dettagli riguardanti i quesiti proposti in questa rubrica si trovano anche alla pagina “Il diritto per tutti” all'indirizzo: http://www.avvdellopreite.it/il_diritto_per_tutti.htm, sezione monografie, dove l’argomento è trattato con maggiore approfondimento.