L'avvocato Antonio Dello Preite cura la rubrica dedicata all’analisi di problemi di natura legale per Luceraweb
Gentile Avvocato,
Le scrivo per togliermi un dubbio. Una mia amica litiga sempre con il marito e si vuole separare, ma non può perché il marito non vuole dare il consenso. E’ vero quello che mi dice? Occorre per forza il consenso di tutti e due i coniugi per separarsi?
Francesca
Assolutamente no.
Non entro nel merito dei fatti raccontati dalla Sua amica, ma anche se uno dei coniugi non è d’accordo, l’altro può agire senza il suo consenso per la separazione che (cito testualmente) “… può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole …”
Il nostro sistema prevede che la separazione possa essere giudiziale (art.151 codice civile) o consensuale (art.158 codice civile).
La prima presuppone proprio il caso della sua amica e che, cioè, non solo vi siano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, ma che non vi sia l’accordo su se e come separarsi (ad esempio l’affidamento dei figli, la quantificazione dell’assegno di mantenimento, l’assegnazione della casa coniugale, ecc.).
La seconda, invece, presuppone sempre che la convivenza sia intollerabile, ma che vi sia stato l’accordo dei coniugi su tutti i loro rapporti (e quindi come affidare i figli, quanto versare di alimenti, a chi assegnare la casa coniugale ecc. ecc.).
Nel primo caso tutti i punti in disaccordo vengono decisi dal Giudice, nel secondo caso, invece, il Giudice si limita ad omologare i patti già decisi ed a lui indicati dagli stessi coniugi.
Stesso discorso vale per il successivo “divorzio” (cioè lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio e l’acquisizione dello stato libero per risposarsi nuovamente).
La sua amica, quindi, può recarsi dal suo avvocato di fiducia e conferirgli il mandato per promuovere il ricorso innanzi al Tribunale, indipendentemente dalle determinazioni o avverse volontà del marito. Non solo! Se non dispone di reddito (perché, ad esempio l’unico a lavorare è il marito), la stessa può chiedere di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, quindi, non deve sostenere né spese vive, né gli onorari dell’avvocato.
Personalmente io cerco di convincere i miei Clienti – quando è possibile – a separarsi consensualmente.
E’ una definizione meno traumatica e, se me lo si consente, più “civile”.
Saluti.
Avv. Antonio Dello Preite
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Periodicamente i lettori potranno trovare risposta a quesiti legali generici che rappresentano una divulgazione ed un chiarimento di argomenti giuridici generali ed impersonali.
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