08/01/2006 11:26:32

L'avvocato Antonio Dello Preite cura la rubrica dedicata all’analisi di problemi di natura legale per Luceraweb

Esimio avvocato,

mia suocera vive con una figlia 35enne, fidanzata, e che si ostina a dire che la madre non ha bisogno di cure, nonostante il suo medico di famiglia le abbia consigliato una visita specialistica. Secondo lui, infatti, è affetta dal morbo di Alzhaimer, diagnosi talmente evidente, a parte gli molti problemi di salute che accusa, che ella ancora oggi ritiene che il figlio sia ricoverato in ospedale, quando invece è venuto a mancare circa un mese fa.

Inoltre aggiungo che nel corso di una visita specialistica, ad una delle tante domande poste dal medico, come per esempio “In che anno ci troviamo?”, lei ha risposto: "Mi pare nel 2003!", oppure ha accusato l’accadimento di guai in famiglia ma risalenti a circa 25 anni fa per la morte di un altro congiunto, ignorando completamente il lutto avuto poco tempo fa.

Ma la cosa più grave è che mia cognata si è appropriata di una somma di 10.000 euro, pare per aprire un conto corrente postale, senza consultare i fratelli.
La domanda è questa: poteva lei effettuare tale operazione, pur essendo a conoscenza delle condizioni della madre? Doveva lei consultare gli altri figli? Possiamo rivolgerci all'INPS per farle revocare la delega per la riscossione della pensione?

Aggiungo anche che gli altri figli non vogliono soldi (qualora siano disponibili), ma l’auspicio è quello di aprire un conto a nome di tutti, per far fronte ad eventuali spese mediche necessarie alle madre.

Aggiungo infine che la casa dove abita mia suocera è di sua proprietà e di tutti gli altri figli in parti uguali, come risulta dagli atti notarili.

In che modo si può intervenire per rendere più chiara la questione, visto che mia cognata non modificare la sua posizione?

Sperando di aver esposto in maniera chiara la questione, in attesa di una risposta porgo i miei più cordiali saluti.

(e-mail firmata)

 

 

La questione da lei sollevata è di agevole soluzione. Abbiamo a che fare con una persona non più sana di mente ed incapace di provvedere ai propri elementari bisogni di vita quotidiana e di gestire il suo patrimonio (pensione, proprietà, ecc. ecc.).


Per queste persone è intervenuta una recente legge (L.09.01.04 n.6) che ha istituito la figura dell'amministratore di sostegno (art. 404 e ss. del Codice Civile), semplificando le farraginose procedure di interdizione ed inabilitazione (che pure sussistono) come unici rimedi ai quali si poteva ricorrere in precedenza.


Chiunque abbia interesse tra i prossimi congiunti, può proporre istanza al Giudice Tutelare del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la persona, perché venga nominato un "amministratore di sostegno".

Il Giudice, previa convocazione dei prossimi congiunti, del ricorrente e della persona in questione (che sarà dettagliatamente interrogata per verificare la sua effettiva incapacità fisica e mentale), verificata l'incapacità della persona, nomina comunque l'amministratore di sostegno (e questo indipendentemente dall'accordo o meno dei prossimi congiunti), perché questa procedura di volontaria giurisdizione (cioè non contenziosa)
non è finalizzata a dirimere una controversia tra parenti, ma a dare tutte le più opportune disposizioni a favore e nell'interesse della persona malata e bisognosa.


L'amministratore, previo giuramento, riceve un elenco dei compiti che deve svolgere e l'ordine di dare dettagliato rendiconto della sua gestione al Giudice e, per validi motivi, può essere revocato e sostituito.

Per il suo caso, credo che questa sia la strada più opportuna da seguire al fine di evitare ulteriori disagi a sua suocera e, indipendentemente dalla persona nominata, contrasti tra i prossimi congiunti.

 

Avvocato Antonio Dello Preite

 

Per sottoporre domande è possibile scrivere a:

a.dellopreite@luceraweb.com

 

Settimanalmente i lettori potranno trovare risposta a quesiti generici curati dall’avvocato Antonio Dello Preite.

Questa rubrica, che ha anche uno spazio fisso nella colonna di sinistra della home page, tuttavia, non rappresenta in alcun modo una consulenza legale, ma soltanto una divulgazione ed un chiarimento di argomenti giuridici generali ed impersonali. I lettori non possono formulare quesiti che, per specificità più o meno complessa, richiedano uno studio approfondito e, quindi, una vera e propria consultazione professionale.

Maggiori dettagli riguardanti i quesiti proposti in questa rubrica si trovano anche alla pagina “Il diritto per tutti” (http://www.avvdellopreite.it/il_diritto_per_tutti.htm), sezione monografie, dove l’argomento è trattato con maggiore approfondimento.

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